SPERANZA USA I SUPERPOTERI!
Detto fatto. Con l’art. 3 il decreto-legge 24/2022 ha ampliato a dismisura il potere di ordinanza dell’indegno Ministro della Salute, Signor Speranza, e, nell’imminenza del venir meno delle restrizioni alla data del 30 aprile 2022, costui ne ha fatto pronto uso.
Con ordinanza del 28 aprile 2022, il Signor Speranza ha disposto l’obbligo di continuare ad utilizzare le mascherine FFP2 (quelle create per le polveri ed utilizzate normalmente da falegnami e carrozzieri) in tutti i mezzi di trasporto, compresi gli scuolabus poiché il Signor Speranza ci tiene a torturare i bambini sin da quando mettono piede fuori casa. Sono obbligatorie, inoltre, in tutti gli spettacoli e manifestazioni sportive o artistiche che si svolgono al chiuso: cinema, teatri, sale da concerto, eventi sportivi al chiuso con la partecipazione del pubblico ecc.
Le mascherine chirurgiche sono invece obbligatorie in tutte le strutture sanitarie, ivi comprese le RSA, le strutture residenziali ecc.
Per il resto l’ineffabile Ministro, non pago di averci subissato di regole inutili e controproducenti per più di due anni, raccomanda l’uso delle inutili mascherine in tutti i luoghi chiusi, pubblici o aperti al pubblico.
Poteva farlo?
Qui la questione si complica. Infatti, anche se l’art. 3 del DL 24/2022 prevede un esteso potere di ordinanza del Signor Speranza, gli atti amministrativi di questo genere non possono mai contrastare con la legge e men che meno con la costituzione. E qui casca il proverbiale asino. Infatti, l’art. 5 dello stesso decreto-legge 24/2022 prevede che l’obbligo di indossare le mascherine (FFP2 o chirurgiche a seconda dei casi) cessi il 30 aprile 2022. Anche nel suo delirio di onnipotenza il Ministro non può disporre in contrasto con la legge. L’ordinanza è in conflitto, poi, con l’art. 32 della Costituzione, che richiede una legge per imporre dei trattamenti sanitari come le mascherine o, se non fossero presidi sanitari, con l’art. 23 cost. che ugualmente esige una legge per imporre prestazioni personali o patrimoniali. Per non parlare dell’art. 3 della Carta di Nizza che fa dipendere qualsiasi trattamento sanitario dal consenso libero e informato della persona interessata.
Forse a qualcuno dell’ufficio legislativo del Signor Speranza deve essere venuto il dubbio. Infatti, l’ordinanza, se prevede l’obbligo, nulla dice delle sanzioni sicché staremo a vedere cosa inventeranno i solerti collaborazionisti del regime incaricati di far rispettare i deliri del Signor Speranza.
Qualche TG di regime sta diffondendo la notizia che nei luoghi di lavoro l’obbligo di indossare la mascherina sarebbe demandato a non meglio specificati “protocolli aziendali”. E’ falso. Ciò che non può fare un ministro non lo può fare nemmeno un privato titolare di un’azienda. Caduto l’obbligo legale – che già era illegittimo – non rimane alcuno spazio perché i datori di lavoro si trasformino in piccoli tiranni. Resistiamo contro chiunque voglia proseguire nella farsa pandemica.
Ne parleremo prossimamente in un video…
avv Alessandro Fusillo
avv GianDomenico Primo